Sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in data 15 aprile 2011, è stata pubblicata una nuova determinazione in materia di Sanzioni alle imprese
Vi si legge: «L’articolo 74 del Regolamento di attuazione al Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) prevede sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che l’Autorità può comminare per gli inadempimenti da parte delle imprese. Per fornire chiarimenti sull’applicazione di tali sanzioni, è stata pubblicata la Determinazione n. 3 del 6 aprile 2011». Ricordiamo che l'articolo citato prevede:
Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione
1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l’inadempimento, l’Autorità provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente, l’Autorità dispone la decadenza dell’attestazione.
3. L’Autorità revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l’impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall’Autorità; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dall’articolo 70, comma 1, lettera f), l’impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l’impresa sia inadempiente, la SOA informa l’Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l’Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l’impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle variazioni di cui all’articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all’articolo 87, comma 6, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

Tutte le foto allegate alle varie notizie sono state fornite da MAURO PAILLEX, belle, attuali e decisamente ricche di arte ....
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