Venerdì, 10 febbraio 2012

Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro

giovedì, 30 marzo 2006

Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del 30-3-2006)

Le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.
L'elenco delle attività a rischio indicate nell'allegato 1 è lungo, si va dal fochino ai lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza.

22.01.12

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