Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalle Casse edili che attesta l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a Inps, Inail e Casse edili, non può essere mai essere sostituito da un’autocertificazione.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035, depositata il 25 agosto in cui è confermata la decisione emessa dal Tar per la Lombardia (sezione di Brescia, sentenza 635/2006) che ammetteva l’esclusione da una gara d’appalto per lavori edili la ditta aggiudicataria che, anziché presentare il documento unico di regolarità contributiva, aveva fornito un’autocertificazione corredata dalle copie dei modelli F24 di versamento.