ATTENZIONE.
Con Provvedimento del 9 febbraio 2007 , pubblicato i Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2007, avente ad oggetto "Definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali" è staro reso noto da parte dell'Agenzia del Territorio che i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali a seguito del disposto dell'art. 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, AL CATASTO EDILIZIO URBANO ENTRO IL 30 GIUGNO 2007.
In caso contrario vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.
Questo significa che tutti i fabbricati che un tempo erano adibiti all’attività agricola e che ora non si trovano più in questa condizione, o che comunque l’utilizzo attuale degli stessi non soddisfi i requisiti di cui al Decreto legge 557/93, devono essere iscritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Si invitano pertanto tutte le persone che si trovano nella posizione di possedere fabbricati iscritti al Nuovo Catasto Terreni, a provvedere alla definizione di quanto sopra riportato.