Il nuovo termine per l'entrata in vigore del citato D.M. 11/04/2011 è dunque differito dal 24 gennaio 2012 (stabilito con D.M. 22 luglio 2011) al 23 maggio 2012 (390 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell'Allegato III, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, già in vigore dal 30/ aprile 2011.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 71, commi 11, 12 e 13, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l'Inail (che ha assorbito le funzioni del soppresso Ispesl), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, che devono provvedere nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro. Decorsi inultilmente entrambi i citati termini il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici e privati di cui pure sono prorogati i criteri d'abilitazione.
(Fonte Ufficio Sicurezza sul Lavoro - DPT Competitività e Ambiente - CNA nazionale)